In seguito a continui e ricorrenti quesiti relativi al recupero delle somme non percepite durante il corso di specializzazione nel periodo succitato, ribadiamo che nuovi ricorsi, intrapresi in questi mesi o in periodi successivi sono ingiustificati ed espongono al rischio di dover liquidare salate spese processuali.Infatti, come già segnalatoVi a fine ottobre, la legge di stabilità 2012 potrebbe porre fine alle velleità di ottenere un risarcimento.
Chi aderirà da ora in poi a ricorsi per ottenere risarcimenti connessi alla frequenza di corsi di specializzazione universitaria farebbe bene a leggersi questa norma perchè rischia di di essere accusato dal giudice (a norma del codice di procedura civile art. 96) di “lite temeraria”. Tale eventualità dà luogo all’obbligo di risarcire tutti i danni che conseguono all’aver dovuto partecipare ad un giudizio obiettivamente ingiustificato, danni che vengono liquidati, anche d’ufficio, dal giudice nella sentenza.
Chi ha già depositato un ricorso in epoca precedente alla approvazione di questa norma “taglia ricorsi” rischia ugualmente di vedersi negare il risarcimento in quanto, essendo cambiata la legge, il giudice deve uniformarsi ad essa.
L’unica possibilità è che il giudice sollevi un quesito di legittimità costituzionale sullo specifico articolo approvato nella legge di stabilità 2012 (il cittadino non può farlo). Eventualità remota dato che i giudici sono, di norma, molto poco propensi a intraprendere questa via.
AGGIORNAMENTO 21 FEBBRAIO 2012!!!!
La Suprema Corte di Cassazione, l’8 febbraio 2012, ha stabilito che la legge di stabilità non ha valore retroattivi. Tutti i ricorsi precedenti non possono essere cancellati da uno jus superveniens.