Con questa sentenza, depositata in cancelleria l’8 febbraio 2012, la Suprema Corte di Cassazione, anticipa e indirizza le decisioni dei giudici a riguardo della interpretazione della norma introdotta con la legge di stabilità finanziaria di ottobre 2011. I timori di vedersi rigettare i ricorsi ancora in piedi sembrerebbe affossata. Vi sintetizziamo
la massima (tratta da dirittosanitario.it) e vi alleghiamo la sentenza della Suprema Corte in versione integrale.
Massima: Relativamente alla richiesta di risarcimento del danno derivante dalla mancata attuazione della direttiva comunitaria che sanciva il diritto ad una adeguata remunerazione collegata alla frequenza delle scuole di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia, dopo che la Corte di Cassazione ha ritenuto che la prescrizione decorresse dal mese di ottobre 1999 e fosse decennale, il legislatore con la legge di stabilità 2012 aveva introdotto il termine prescrizionale quinquennale.
La Suprema Corte ha osservato che la nuova disciplina, entrata in vigore l’1 gennaio 2012; opera solo per l’avvenire e può spiegare la sua efficacia solo rispetto ai fatti verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore. La disposizione non può regolare, in via sopravvenuta, il diritto al risarcimento del danno da mancato recepimento e, in particolare, l’effetto del decorso del tempo per l’esercizio del diritto al ristoro per inadempimento dell’obbligo di armonizzazione invocato in giudizio, posto che, nella specie, il danno da mancato recepimento si colloca in epoca antecedente all’intervento legislativo che ha ridisegnato, in materia, le regole inerenti alla prescrizione del diritto.
La sentenza è per certi versi spettacolare per la sua chiarezza. Lo jus superveniens invocato dalla difesa erariale (cioè dallo Stato rappresentato dal MIUR, dal Ministero della Sanità e dal Ministero del Tesoro) ovvero la approvazione della legge 183 del 12 novembre 2011, e in particolare, l’art. 4, comma 43, NON INCIDE SUI RICORSI PENDENTI. Sebbene la Corte rilevi che non era espressamente prevista la retroattività della norma (facendo raggelare molti perchè ad una immediata lettura ci si immaginava che il legislatore sarebbe corso ai ripari modificandola appositamente…), la Corte afferma che una eventuale retroattività sarebbe contraria al diritto comunitario ed alla Costituzione. Va letta, con attenzione, perchè alla fine si stabilisce, con dovizia di riferimenti che:
- La prescrizione è decennale
- La prescrizione parte dal 27 ottobre 1999
- La nuova norma non si applica retroattivamente
- Il risarcimento è pacifico sotto queste condizioni