L’azienda è obbligata a concedermi il congedo parentale?

da | Mag 26, 2021 | Congedo parentale, Primo Piano

La legge prevede che, per ogni figlio, ciascun genitore ha diritto ad astenersi dal lavoro nei primi dodici anni
di vita del bambino per un periodo continuativo o frazionato che complessivamente per entrambi i genitori non può superare i dieci mesi.

Entro il limite di dieci mesi complessivi, il congedo parentale spetta:
a) alla madre lavoratrice, terminato il congedo di maternità, per un periodo non superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo non superiore a sei mesi, che sono
elevabili a sette nel caso in cui, il padre decida di astenersi per un periodo continuativo non inferiore
a tre mesi (bonus di continuità);
c) al “genitore solo” fino a dieci mesi.

Il Jobs Act ha esteso la possibilità di usufruire del congedo parentale su base oraria

L’aziende è obbligata a concederlo?

Il congedo parentale è un diritto

Il congedo parentale è un diritto esercitabile del dipendente. Non necessita di nessuna procedura autorizzativa, né da parte dell’amministrazione datrice di lavoro, né da parte del direttore della struttura.

L’unico obbligo in capo al dipendente, padre o madre, è il preavviso di 5 giorni. Tale limite temporale può ridursi a 48 ore in caso di particolari o comprovate esigenze personali.

Il rifiuto del congedo parentale è passibile di sanzione

Il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio dei diritti di assenza dal lavoro per congedo parentale sono passibili di sanzione amministrativa fino a 2.582 euro per il datore di lavoro.

A chi rivolgersi in caso di rifiuto?

Come extrema ratio, il lavoratore o la lavoratrice, che si veda rifiutata la domanda di congedo parentale, presentata nel rispetto delle norme vigenti, potrebbe sporgere denuncia ai competenti servizi territoriali dell’ispettorato del lavoro.

Può inoltre agire, con procedura d’urgenza, al competente Giudice del Lavoro, richiedendo la condanna dell’azienda datrice di lavoro a fruizione del congedo e al risarcimento di eventuali danni subiti.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

d.lgs. 151/2001 art.32
art.44 comma 6 CCNL 19.12.2019

Iscrizioni 2024

Entra nel mondo anaao assomed piemonte

 

Iscriversi all’Anaao Assomed, oltre a dare l’opportunità di un supporto sindacale competente e libero, ti offre molteplici servizi di carattere legale, assicurativo e previdenziale

 

SCOPRI DI PIù