Per quanto riguarda il trattamento economico durante il congedo parentale, il Testo Unico prevede un’indennità pari al 30% della retribuzione, fino al compimento del sesto anno di vita del bambino.
Il Contratto Collettivo Nazionale prevede una condizione di maggior favore, garantendo, nei primi 30 giorni di congedo parentale, il trattamento economico intero oltre alla valutazione ai fini dell’anzianità di servizio e della maturazione delle ferie.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
DL 151/2001 articolo 34
Articolo 44 comma 3 CCNL 19.12.2019