Il medico che nasconde all’azienda ospedaliera l’esercizio della libera professione extramuraria, nella fattispecie come fiduciario di una compagnia assicurativa, è obbligato a restituire l’indennità di esclusività e di risultato e la retribuzione di posizione (nella misura del 50%), ma non a rimborsare gli emolumenti percepiti per l’attività illecitamente svolta privatamente.
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Corte dei conti: quali danni da intramoenia illecita
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