È esclusa la responsabilità penale del medico solo nel caso in cui questi abbia osservato effettivamente le indicazioni metodologiche elaborate dalla comunità scientifica. Non può, al contrario, considerarsi corretta, virtuosa, o conforme alle linee guida la condotta del medico che nell’espletamento della propria attività non tenga in considerazione chiari segnali di pericolo per la salute del proprio paziente, a maggior ragione se evidenziati dagli accertamenti; in presenza di tali elementi, qualora il medico non ne percepisca l’effettiva gravità con conseguente danno per il paziente, non si può mai parlare di colpa lieve.
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Cassazione: nessuna responsabilità penale del medico se osserva linee guida e “segnali di pericolo”
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