Si esaminano le varie cause pendenti promosse dall’ANAAO Piemonte negli ultimi 10 anni e gli aggiornamenti:
Ricordiamo che attualmente i ricorsi sono 3:
- 15 ricorrenti per il ricorso ANTE ’91 presentata nel 2011 (Dott. Mauro Giorgio + altri)
- 65 per il ricorso post ’93 comprensivi anche di alcuni iscritti di Aosta (Dott. Alllori + altri)). Tale ricorso è riferito al post 1993 e cioè per ottenere il pagamento dei contributi. Si tratta di medici pagati durante la specializzazione ma con semplici borse studio e quindi senza alcun tipo di contribuzione.
- 288 i ricorrenti 2002 (specializzati ante 1991) che è il più numeroso e il più vecchio (giacente al TAR) che è quello che ha sicuramente le maggiori possibilità di successo sulla base della recente pronuncia della Corte di Cassazione. Purtroppo quest’ultimo giace al TAR del Lazio da tempo (2005) anche se ogni anno viene regolarmente presentata istanza di prelievo.
Consigliamo comunque di visualizzare il precedente aggiornamento del 20 marzo 2012 e del 24 settembre 2012.
Citazione presso Tribunale di Roma R.G. 77178/10 – Dott. Mauro Giorgio + altri (specializzandi ante 1991). E’ stata depositata la sentenza da parte del Tribunale di Roma relativa agli specializzandi “ante 1991”, purtroppo negativa. Il Tribunale ha ricostruito con precisione e sintesi le varie tesi che ancora oggi si contrappongono in materia, aderendo a quella indennitaria (in contrapposizione a quella risarcitoria) che tuttavia, come temevamo, ha trovato l’ostacolo della prescrizione.
Il Tribunale di Roma si è allineato all’orientamento che la Cassazione ha intrapreso solo nell’agosto-settembre 2011, secondo cui il legislatore nel 1991 e nel 1999 ha regolato la materia della retribuzione degli specializzandi, che consentiva loro di far valere i propri diritti nel rispetto del termine di prescrizione. Proprio questo è il punto critico che la nostra sentenza non ha esaminato compiutamente.
In causa, è stato infatti da noi sostenuto che la prescrizione non può essere maturata per coloro che, proprio come i ricorrenti, non hanno mai visto regolare la loro posizione. La legge del ’91 era riferita solo a coloro che andavano ad iniziare le scuole di specializzazione e quella del 1999 era relativa solo a coloro che avevano già vinto i ricorsi al TAR ed erano in possesso dei requisiti indicati. Il legislatore, invece, non ha mai preso in esame la situazione degli specializzandi della prima ora, come i nostri ricorrenti.
La sentenza presta quindi il fianco ad un’impugnazione, sulla quale merita forse una riflessione visto l’altalenante indirizzo della giurisprudenza che solo nell’ultimo anno sembra essersi orientata su una strada risoluta, anche se, pare, non definitiva. Ciò, in considerazione del periodico tentativo del legislatore di intervenire in materia (da ultimo con la legge finanziaria del 2011 che in alcune sentenze la Cassazione ha negato possa valere per il passato) e le moltissime cause ancora aperte sulla materia, nonché la considerazione che la stessa nostra sentenza sembra auspicare un intervento risolutorio del legislatore.
Il punto focale riguarda sempre la prescrizione, considerato che dalla data di iscrizione alle scuole di specializzazione sono oramai trascorsi più di 25 anni. Questo ricorso è stato effettuato nel 2011 per alcuni colleghi che non avevano infatti mai presentato alcun ricorso in precedenza.
Citazione presso il Tribunale di Roma R.G. 19088/2011, Sez. 2 Giudice Dott. Sacco (specializzandi post 1993) – ALLORI +altri
L’udienza è stata fissata il 4/12/2012.
Causa avanti al TAR Lazio (a seguito della citazione avanti al Tribunale di Torino che si era ritenuto incompetente a livello di giurisdizione).
FINALMENTE è stata fissata la data della udienza!!! Il 24 gennaio 2013 ore 12. In quella data chiederemo il rinvio al Tribunale ordinario di Roma per arrivare finalmente ad una sentenza con altissime probabilità di successo