L’Agenzia delle Entrate è intervenuta, rendendoci ragione, sulla sua corretta applicazione
Con Interpello n. 986-1948/2024 l’Agenzia delle Entrate è intervenuta, rendendoci ragione, sulla corretta applicazione dell’articolo 7 del decreto legge 7 giugno 2024, n. 73 convertito in legge 29 luglio 2024, n. 107, – applicazione dell’imposta sostitutiva sulle prestazioni aggiuntive.
In particolare, l’Agenzia ha definito l’ambito oggettivo della disposizione normativa richiamando, per la dirigenza sanitaria, il contenuto dell’articolo 89, comma 2, del CCNL 23 gennaio 2024 – Area Sanità, con la conseguenza che l’imposta sostitutiva di cui alla norma trova applicazione sui compensi erogati per tutte le prestazioni aggiuntive oggetto del richiamato articolo 89, ivi comprese quelle del comma 6 ovvero i servizi di guardia notturna con tariffa fissa di 640 euro lordi.
Peraltro, la stessa Agenzia ha chiarito come la disposizione in oggetto vada applicata secondo un principio di cassa, per cui l’imposta sostitutiva si applica con riferimento a tutti compensi erogati a partire dall’8 giugno 2024 (data di entrata in vigore del decreto), indipendentemente dalla data di svolgimento della prestazione.
Per tali motivi sono state diffidate per la seconda volta tutte le Aziende alla giusta applicazione di tale dettato normativo (qui il testo della diffida).
L’Anaao chiede a tutti gli iscritti di monitorarne l’applicazione e di segnalarci eventuali inadempienze per poter adottare tutte le opportune iniziative a Vostra tutela.