Il medico che prescriva farmaci ad alto rischio, nel caso di specie anticoagulanti, ha l’obbligo di fornire al paziente adeguate informazioni su come seguire le sue prescrizioni e deve accompagnare il paziente con l’attenzione e la precisione che il caso richiede. Dal canto suo, il paziente ha l’onere di seguire il piano prescrittivo e quello dei controlli che gli è stato fornito. Il riconoscimento della responsabilità professionale del sanitario non implica, perciò solo l’automatica esclusione di un’eventuale responsabilità del paziente, rilevante ai sensi dell’articolo 1127 del Codice civile (se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate, il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza).
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Cassazione: la colpevolezza del medico non esclude la responsabilità del paziente
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