Il criterio di «elevata probabilità logica», sul quale si fonda il ragionamento sulla sussistenza del nesso causale tra l’errore del medico e il danno al paziente, non si può e non si deve esprimere in termini percentuali. Non indica una frequenza statistica, ma «un rapporto di conferma tra un’ipotesi e gli elementi che ne fondano l’attendibilità». A ricordare la rotta che i giudici di merito devono seguire per verificare l’esistenza del nesso è la quarta sezione penale della Cassazione (sentenza n. 9695/2014, depositata il 27 febbraio), che ha annullato una pronuncia della Corte d’appello di Catania e rinviato gli atti al competente giudice civile (si trattava di ricorso della sola parte civile).
Leggi l’articolo completo e il testo della sentenza su Il sole 24 Ore Sanità web
Leggi l’articolo precedente